1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:
«Art. 8. - (Diritti sindacali e criteri di computo). - 1. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato usufruiscono di tutti i diritti previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare:
a) partecipano a pieno titolo alle assemblee convocate durante l'orario di lavoro per l'intero periodo della loro permanenza presso l'impresa;
b) possono partecipare alle elezioni delle rappresentanze sindacali, presentarsi come candidati alle elezioni delle rappresentanze
c) concorrono al raggiungimento delle soglie numeriche necessarie per la fruizione degli istituti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli ammortizzatori sociali;
d) in caso di ricorso da parte dell'impresa alla cassa integrazione guadagni, possono beneficiare di tale istituto nei limiti di durata residua del loro rapporto di lavoro;
e) beneficiano, pro quota e nelle forme definite dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 1, comma 1-bis, dei premi variabili definiti a livello aziendale.
2. Per tutti i fini per cui rileva nel diritto del lavoro, per disposizione di legge o di contratto collettivo, l'accertamento della consistenza dell'organico aziendale, ivi comprese le ipotesi indicate dalla lettera c) del comma 1, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compresi quelli con qualifica di dirigente, si computano sommando il numero di ore lavorative da essi effettuate nell'anno di calendario immediatamente precedente e dividendo la cifra ottenuta per 1905 o per il divisore corrispondente al minor numero di ore normali di lavoro svolte, ai sensi della disciplina collettiva applicabile, da un lavoratore a tempo pieno e indeterminato».